Con l’avvio dei saldi invernali nella giornata del 3 gennaio 2026 aumentano le occasioni di risparmio, ma crescono anche le insidie per i consumatori. Accanto a pratiche scorrette ormai note, si affermano nuove modalità di vendita legate soprattutto al commercio digitale, che rischiano di vanificare la convenienza degli acquisti. E’ quanto denuncia Confconsumatori
Buy now pay later: “acquista ora, paga dopo”
MODENA – Si tratta di una forma di finanziamento a breve termine, di importo contenuto e spesso concessa in modo quasi istantaneo, che consente di suddividere il pagamento in rate apparentemente senza interessi. Questo strumento riguarda soprattutto beni voluttuari e, sebbene sia più diffuso tra i giovani, coinvolge ormai tutte le fasce d’età.
Una forte espansione
La crescente digitalizzazione dell’e-commerce ha favorito una forte espansione del “Buy now pay later”: secondo i dati disponibili, più della metà degli utenti ha sottoscritto almeno due contratti, mentre una quota, seppur minore, ne ha attivati cinque o più. È fondamentale prestare attenzione alle condizioni contrattuali, perché anche in assenza di interessi possono essere previste commissioni, costi di gestione o penali in caso di ritardi nei pagamenti, con interessi di mora tutt’altro che trascurabili.
Rischio di sovraindebitamento
Come evidenziato dalla Banca d’Italia in un report del 2022, questi strumenti «potrebbero favorire acquisti impulsivi ed eccessivi rispetto alle capacità di spesa degli acquirenti, determinando l’accumulo inconsapevole di un debito complessivo non sostenibile». Il rischio di sovraindebitamento, dunque, è concreto.
Buy now pay later “creativo” e credito revolving
In alcuni casi la formula “acquista ora, paga dopo” assume varianti particolarmente insidiose. Può accadere che il consumatore creda di aver sottoscritto un prestito finalizzato a tasso zero per un importo limitato, mentre si ritrova invece titolare di una linea di credito revolving.
Credito revolving
Ciò comporta, innanzitutto, l’apertura di un plafond ben superiore al prezzo del bene acquistato (ad esempio, una linea di credito da 1.500 euro per un acquisto di 250 euro), con conseguente segnalazione in Centrale rischi. Inoltre, l’utilizzo dell’importo eccedente comporta l’applicazione di tassi di interesse elevati.
Non vengono inviati
Spesso, al momento dell’acquisto, il contratto e il documento informativo precontrattuale (SECCI) non vengono consegnati, rinviandone l’invio a un momento successivo, senza un’adeguata spiegazione delle condizioni. È quindi essenziale leggere con attenzione la documentazione prima di firmare, richiederne copia e ricordare che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni.
Pratiche commerciali ingannevoli
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Banca d’Italia hanno già evidenziato le criticità del credito revolving, in particolare nella grande distribuzione, qualificando tali pratiche, in presenza di determinati presupposti, come commerciali ingannevoli.
Acquisti online e piattaforme digitali
Negli acquisti online è necessario verificare il prezzo finale dei prodotti. In passato sono state accertate pratiche scorrette basate su messaggi pubblicitari che enfatizzavano la gratuità delle operazioni, omettendo però costi aggiuntivi come commissioni per la protezione degli acquisti o spese di spedizione.
Pratica commerciale scorretta
La mancata indicazione chiara e trasparente di questi costi fin dal primo messaggio promozionale costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, poiché induce il consumatore a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe assunto. Le aziende responsabili di tali condotte sono già state sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Prezzi scontati e saldi
La riduzione di prezzo annunciata deve essere calcolata sul prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Promozioni che presentano “sconti sensazionali” basati sul prezzo immediatamente precedente all’offerta possono indurre in errore il consumatore, soprattutto se il prezzo è stato aumentato poco prima dell’annuncio.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente ribadito che qualsiasi riduzione di prezzo, indicata tramite percentuali o claim promozionali, deve fare riferimento al prezzo più basso praticato nei 30 giorni antecedenti.