Rissa per difendere una ragazza: il Tar annulla il Daspo
Il ricorso del denunciato è stato accolto stabilendo che il questore ha adottato una misura priva di specificità
Il Tar dell'Emilia-Romagna ha deciso di annullare il Daspo urbano emesso a seguito di una rissa, poiché uno dei responsabili ha dichiarato di essersi intromesso nella lite solo per difendere una ragazza ed evitare ulteriori danni.
Rissa per difendere una ragazza
MODENA - Era stato denunciato insieme ad altre persone per rissa aggravata, dopo una zuffa consumata prima in un locale della città e poi all’esterno. Al termine della rissa, una ragazza aveva riportato lesioni da arma da taglio con prognosi di sei giorni e un’altra delle persone coinvolte un trauma cranico minore, senza lesioni encefaliche, ma con frattura scomposta del quinto metacarpo della mano destra, con prognosi di trenta giorni.
Daspo annullato
Per tutto questo, il questore ha disposto a carico del denunciato un Daspo urbano di due anni, esteso a tutti i locali di trattenimento del territorio comunale.
Tuttavia, il diretto interessato aveva partecipato alla lite “solo per salvaguardare l’incolumità della stessa ragazza” e per evitare più in generale un’escalation degli scontri. Così, il Daspo adesso è stato annullato. Lo ha deciso il Tar dell’Emilia-Romagna il 9 novembre scorso a proposito di una vicenda di scena a Modena, dove il Daspo in questione era stato notificato il 5 novembre dell’anno scorso.
Accolto il ricorso
I giudici amministrativi hanno quindi accolto il ricorso del denunciato, compensando le spese, stabilendo che il questore ha adottato, in sostanza “una determinazione priva di specificità” in relazione ai fatti accaduti e che quindi il divieto “è illegittimamente generico”, oltre che generare una “restrizione contrastante con il canone della proporzionalità”.
Inoltre, aggiunge il Tribunale amministrativo regionale sul Daspo, “non sono state adeguatamente indicate le ragioni della sua applicazione nella misura massima di due anni” e “il questore ha, in particolare, del tutto omesso la valutazione della gravità del fatto di reato e del ruolo in concreto svolto dal ricorrente nella rissa“.