Strage di Corinaldo, dalla Cassazione arriva la condanna definitiva
Per i giudici i ragazzi erano assolutamente consapevoli di ciò che stavano facendo e delle conseguenze dei propri atti
Dalla Cassazione è arrivata la condanna definitiva per i responsabili della strage di Corinaldo, a seguito della dispersione di spray al peperoncino nel corso di un concerto.
Condanna definitiva per la strage di Corinaldo
MODENA - Una condanna definitiva fino a 12 anni per omicidio preterintenzionale, lesioni gravi, furto e rapina è ricaduta sui sei ragazzi modenesi che nel 2018 avevano spruzzato spray al peperoncino per rapinare i presenti durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, provocando una ressa nella quale sono morti 5 minorenni e una mamma di 39 anni.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha motivato la condanna dichiarando che tutti i responsabili erano pienamente consapevoli di ciò che stavano facendo, della gravità del gesto e delle conseguenze dell'uso dello spray al peperoncino, appositamente utilizzato per raggiungere i propri scopi, ovvero creare confusione e portare a termine le rapine.
''Se non fosse stato utilizzato a fini lesivi lo spray urticante non si sarebbe creata una situazione (incontrollabile) di panico generalizzato, le vittime non sarebbero state costrette a fuggire e a percorrere la rampa dell'uscita di sicurezza n. 3, né sulla stessa vi sarebbe stata la presenza di una massa di persone pressante sulle balaustre’’.
Piena responsabilità delle morti causate
''La morte delle sei vittime deve ritenersi una conseguenza, ampiamente prevedibile (anche in considerazione della esperienza pregressa, della ‘competenza’ degli imputati e delle concrete circostanze di tempo e di luogo), di una specifica situazione di pericolo determinata dalla condotta intenzionale degli imputati che, consapevolmente, avrebbero partecipato all'utilizzo dello spray’’.
Lo spray la causa di tutto
"Che fosse stato proprio la sostanza urticante emessa dallo spray la causa del panico è circostanza che la corte territoriale sorregge con ampia argomentazione dando atto: del rinvenimento, nei pressi dell'uscita n. 3, di una bomboletta spray contenente la sostanza urticante; degli esiti degli accertamenti tecnici effettuati sui reperti (prelevati all'interno del locale, sugli impianti di areazione e nei pressi del bar, nonché su una delle macchine da fumo del locale); della circostanza per cui il fumo scenico (in ipotesi difensiva potenziale fonte di diffusione di altre e diverse sostanze urticanti) fosse stato azionato in precedenza senza alcun effetto secondario. In questo contesto, a fronte di tali dati fattuali, tutte la varie considerazioni mosse dalla difesa in ordine alla distribuzione degli spazi e al conseguente posizionamento della fonte di diffusione della sostanza appaiono francamente ultronee ed irrilevanti. Anche e soprattutto alla luce dell'impossibilità di controllare il panico, una volta innescato’’.